Nominato nella seduta del Consiglio Grande e Generale dell’1 agosto 2024.
E’ previsto dall’articolo 21-bis, comma 1, della Legge 30 agosto 2021 n.157, così come introdotto dall’articolo 1-bis del Decreto Delegato 4 dicembre 2023 n.176 e dall’articolo 1 del Decreto Delegato 19 marzo 2024 n.55.
Al fine di tutelare sul piano amministrativo la garanzia dello Stato in riferimento all’operazione di cartolarizzazione è istituito un Organismo di Sorveglianza composto da tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale.
L’Organismo di Sorveglianza dovrà avere come funzione principale quella di monitorare sotto l’aspetto legale e contabile l’operazione di cartolarizzazione nonché supportare la Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio nella valutazione semestrale che per legge dovrà ricevere. L’Organismo di Sorveglianza, di seguito in breve “ODS”, è composto da tre membri scelti fra soggetti aventi una comprovata esperienza nel settore bancario e finanziario, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti all’articolo 15 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche.
Non possono ricoprire la carica di membro dell’ODS soggetti che siano portatori di interessi diretti o indiretti nell’ambito di Operazioni di Cartolarizzazione poste in essere ai sensi della Legge 30 agosto 2021 n.157 e successive modifiche.
Non possono ricoprire la carica di membro dell’ODS, e decadono immediatamente se nominati, coloro che si trovano nella condizione di “Soggetto Inidoneo” ai sensi della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche o siano stati rinviati a giudizio per le medesime fattispecie che determinano la condizione di “Soggetto Inidoneo”.
I membri dell’ODS sono tenuti a comprovare l’esistenza dei requisiti richiesti dal presente articolo e l’assenza di qualsiasi elemento che comporti la qualifica di “Soggetto Inidoneo”.
Le funzioni di membro dell’ODS sono incompatibili con l’incarico di membro del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, nonché con qualsiasi forma di impiego o carica presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Nella seduta di insediamento, l’ODS elegge tra i suoi membri il Presidente, il quale convoca e coordina i lavori.
I membri dell’ODS, nell'espletamento delle funzioni loro affidate, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.
Ai membri dell’ODS spetta un compenso fisso lordo mensile pari ad euro 2.000,00 che trova imputazione sul capitolo 1-3-2392 “Oneri per Organismo di Sorveglianza (Art.1- bis Decreto Delegato n.176/2023)”. Non sono riconosciuti rimborsi, spese o altre indennità.
L’incarico di membro dell’ODS ha durata triennale ed è rinnovabile per un solo ulteriore mandato.
L’ODS termina il proprio mandato e si scioglie a seguito del completo rimborso delle ABS garantite dallo Stato, previa relazione conclusiva da inviarsi alla Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio entro tre mesi dalla fine del mandato.
L’ODS invia una relazione semestrale alla Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio sull’andamento dell’attività svolta.
Presidente:
Stefano Giulianelli (PDCS) (1° mandato)
Membri:
E-mail: organismo.sorveglianza@pa.sm